Statuto
art. 1 — Costituzione
È costituita un'Associazione Culturale senza scopo di lucro denominata "Amigdala".
La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato.
art. 2 — Sede
L'Associazione ha sede in Udine, via Ampezzo, 52.
Il Consiglio Direttivo può variare l'indirizzo della sede.
art. 3 — Scopo
L'Associazione non persegue fini di lucro ed ha per scopo attività di consulenza, promozione sociale, formazione e aggiornamento sia a carattere culturale che educativo finalizzati al benessere psico-fisico-sociale delle persone, delle famiglie e dei gruppi. L’associazione opera avvalendosi di personale qualificato, secondo uno spirito di rete ed integrazione multidisciplinare. Nel perseguire le finalità del proprio statuto si avvale anche dei propri associati.
L'Associazione, in particolare, si propone:
3.1 Attività culturali di divulgazione, sensibilizzazione, prevenzione:
- divulgazione e pubblicazione delle conoscenze attraverso incontri e approfondimenti tematici
- informazione e sensibilizzazione dei professionisti sanitari e dell’area educativa per un miglioramento delle conoscenze e delle tecniche di prevenzione, diagnosi precoce e di intervento
- informazione e sensibilizzazione alle scuole e alle famiglie per consentire di cogliere i primi segni di disagio e fattori di rischio
- consulenza a enti pubblici e privati nell'ambito della prevenzione
- incontri, corsi e percorsi di sensibilizzazione ai bisogni culturali emergenti secondo una modalità di integrazione interdisciplinare
3.2 Attività di formazione e aggiornamento professionale:
- organizzazione di incontri, seminari, workshop, convegni mirati all'approfondimento di varie tematiche relative al benessere psico-fisico-sociale
- formazione rivolta a diverse figure professionali (psicologi, fisioterapisti, insegnanti, ecc.)
3.3 Attività di ricerca:
- svolgimento di ricerche cliniche e sperimentali sulle tematiche inerenti il benessere psico-fisico sociale, anche in collaborazione con enti pubblici o privati
- collaborazione con Istituti di Ricerca pubblici e privati, che abbiano fini analoghi
3.4 Attività che sostengano la funzione genitoriale nei compiti educativi
3.5 Attività/iniziative di mutuo aiuto quali banche del tempo, gruppi di acquisto ed altre forme di scambio sociale tra famiglie
3.6 Avvio di Centri per le famiglie, in collaborazione con i Servizi del Territorio (Consultori familiari, Servizio Sociale, Ambito Territoriale, ecc.) allo scopo di creare un sostegno alle competenze genitoriali nel corso della crescita dei figli, la condivisione delle esperienze tra le famiglie e la corresponsabilizzazione dei genitori nell'educazione e la cura dei bambini a partire dalla gestazione
Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà acquistare, dare e prendere in uso o in gestione attrezzature inerenti all'attività istituzionale e compiere tutte le operazioni, immobiliari e finanziarie necessarie al raggiungimento dei fini sociali.
art. 4 — Soci
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
I membri del Consiglio Direttivo si riservano di valutare e di accogliere, di volta in volta, le richieste di ammissione come socio.
All'atto del rilascio della tessera sociale o, in mancanza della comunicazione del Consiglio, il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio.
La qualità di socio non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atti tra vivi né a causa di morte.
Gli associati sono le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione. Essi versano all'Associazione una quota associativa annua nella misura e nelle modalità che verranno stabilite dall'assemblea. Le quote devono essere versate entro il 31 marzo di ciascun anno, pena la decadenza da socio e salvo proroghe concesse dal Consiglio Direttivo. Le quote associative sono intrasmissibili.
I soci si distinguono in: soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori attivi, soci sostenitori collaboratori e soci onorari.
- Soci fondatori; coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.
- Soci ordinari: coloro i quali, avendone i requisiti, previa domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione, siano ammessi come tali dal medesimo, a suo insindacabile giudizio.
- Soci sostenitori attivi: le persone fisiche che s'interessano e partecipano alla vita dell'associazione, propongono attività rivolte ai soci ordinari o che contribuiscono con donazioni o elargizioni superiori alla quota annuale stabilita dall'Assemblea.
- Soci sostenitori collaboratori: le persone fisiche che propongono attività rivolte ai soci ordinari o che contribuiscono con donazioni o elargizioni superiori alla quota annuale
- Soci onorari: le persone fisiche o giuridiche che s'interessano e partecipano alla vita e all'attività dell'Associazione o che contribuiscono al perseguimento delle finalità Statutarie con importanti prestazioni o con elargizioni e donazioni che a giudizio del Consiglio Direttivo meritano il riconoscimento di "socio onorario” all'elargitore.
Tra gli associati, nonostante la suddivisione dei soci nelle suddette categorie, vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e ogni socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.
Ogni associato maggiore di età ha diritto di voto in Assemblea per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, per l'approvazione dei bilanci e per ogni altra decisione portata all'ordine del giorno dell'Assemblea.
art. 5 — Organi
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere.
Le cariche elettive dell'Associazione non sono retribuite e chi opera per l'associazione ha diritto
solo al rimborso delle spese documentate.
Gli organi amministrativi vengono eletti liberamente, secondo il principio del voto singolo, di cui all'art. 2538 del Codice Civile.
L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.
Facoltativamente possono essere nominati i Revisori dei Conti e il Segretario.
art. 6 — Assemblea
L'Assemblea è formata da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Può essere ordinaria e straordinaria.
La convocazione è fatta a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante lettera spedita anche per posta elettronica o social media almeno otto giorni prima della data della riunione e dovrà specificare la data, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione.
Le deliberazioni sono sempre assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci in prima convocazione e dei due terzi dei soci presenti in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
L'Assemblea ordinaria:
- deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno;
- è valida se vi partecipa almeno la metà dei soci fondatori e ordinari più uno in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;
- delibera sul relazione del Presidente che presiede la seduta;
- delibera sulla quota associativa annuale dei soci;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente se non demanda tale nomina al Consiglio Direttivo;
- nomina, facoltativamente l'organo di revisione che può essere costituito da un Revisore oppure da un Collegio di Revisori formato da tre componenti;
- delibera sul bilancio consuntivo annuale e, se predisposto, sul bilancio preventivo dell'anno successivo;
- delibera su qualsiasi argomento di sua competenza posto all'ordine del giorno;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea straordinaria:
- viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un quinto dei soci ne faccia motivata richiesta scritta. In tal caso l'assemblea deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta;
- è valida se ad essa partecipano almeno due terzi dei soci ordinari in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;
- può apportare modifiche allo Statuto ed al Regolamento;
- delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione e su qualsiasi altra materia di sua competenza.
Nelle assemblee è ammesso il voto per delega: ogni rappresentante non può avere più di tre deleghe.
art. 8 — Recesso e decadenza degli associati
II recesso da socio e da qualsiasi carica sociale deve essere comunicato con lettera diretta al Consiglio Direttivo, il quale, dopo esame, ne comunicherà l'esito; esse hanno decorrenza dal giorno dell'accettazione, della quale sarà data comunicazione per lettera.
Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale l'Organo esecutivo riceve la notifica della volontà di recesso.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale equivale alla dichiarazione di recesso a valere dalla data di scadenza annuale dei versamenti.
In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione e a giudizio dell'Organo esecutivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire all'Assemblea. In tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea.
Se vuoi visionare lo Statuto completo è possibile farlo presso la nostra sede scrivendoci una mail a info@associazioneamigdala.it. Ti contatteremo per concordare un appuntamento.